Basi legali
La mountain bike, come veicolo, soggiace alle regole della circolazione anche sui sentieri, essendo di base strade pedonali, ma anche alle leggi che regolano la gestione delle vie ciclabili, delle vie pedonali e dei sentieri ad ogni livello istituzionale. Con la votazione federale del 23 settembre 2018, il popolo ha voluto rimarcare ulteriormente l’importanza di tutte le vie ciclabili, unitamente ai percorsi pedonali; poiché la bicicletta non è soltanto un mezzo di trasporto, ma anche un mezzo ricreativo e sportivo.
RS 741.01 - Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) (admin.ch) (Art. 43)
La costante giurisprudenza legata alle mountain bike conferma che, interpretando l’articolo 43, “i sentieri (fino alla categoria T3) possono essere adatti alle MTB, anche se non manifestamente destinati alla loro circolazione e se non espressamente vietati”.
Questo vale per tutti i cantoni che non hanno introdotto una disposizione alternativa.
Legge sulle vie ciclabili (admin.ch) (Art. 4)
Scaturita dall’apposito articolo costituzionale approvato con la votazione del settembre 2018, è passata al vaglio del Consiglio degli stati nel settembre 2021 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 2023.
Legge cantonale sui percorsi pedonale ed i sentieri escursionistici (LCPS)
È stata messa in consultazione durante la primavera 2022, proprio per integrare la rete dei percorsi MTB, tramite un apposito Piano cantonale, e definire gli attori a cui compete la manutenzione, così come per la rete dei sentieri escursionistici. (vedi Proposta di modifica della Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) del 9 febbraio 1994 - Consultazioni (DT) - Repubblica e Cantone Ticino)